Il NOME “GIUSTO” DI UNA NUOVA IMPRESA, DI UN NUOVO PRODOTTO, DI UN NUOVO SERVIZIO

Il marchio è un asset fondamentale, è il segno di riconoscimento dell’azienda, dei suoi prodotti o servizi.
La scelta del nome di una nuova attività, di nuovi prodotti e servizi, quindi, è determinante.

Il Codice della Proprietà Industriale, emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successivamente modificato con il D. Lgs n. 131/2010, definisce quali caratteristiche deve avere un marchio per poter essere regolarmente registrato:
– non deve essere identico o simile ad altre ricorrenze già note, depositate e/o registrate per prodotto identici e/o simili (art. 12);
– deve avere capacità distintiva (art. 13);
– non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti e servizi, non deve essere costituito da segni il cui uso costituisce violazione di un altrui diritto (art. 14);
E’ facile e intuitivo definire, e quindi evitare, tutto ciò che può essere considerato contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume ai sensi del citato articolo 14.
Va sicuramente approfondito, invece, il concetto di “similitudine”, tale da generare nel c.d. “consumatore comune” un possibile rischio di confusione. Quando un marchio può essere considerato “simile” ad un altro? La risposta va data analizzando i marchi a confronto da tre punti di vista differenti: quello visivo/grafico (ad esempio nel caso di due parole graficamente simili, ma che hanno un significato differente e che si scrivono in modo diverso), quello fonetico (ad esempio nel caso di due parole che si pronunciano nello stesso modo, ma che hanno differenze grafiche) e quello concettuale (ad esempio di due parole che hanno lo stesso significato pur avendo differenze grafiche).
E’ un’analisi che va fatta a monte, utilizzando tools appositi, a disposizione dei professionisti del settore. Le banche dati da cui attingere le informazioni richieste cambieranno a seconda dell’ambito territoriale preso in considerazione: si vuole depositare un marchio nella Comunità Europea? In Italia? In un paese estero?
Analogamente, anche la valutazione degli esiti delle ricerche così compiute dovrà essere fatta da chi ha maturato, con studi approfonditi e pluriennale esperienza sul campo, la sensibilità necessaria per darne la giusta lettura e interpretazione.